RegolamentoSez. IV

Art. 75

In vigore dal 11 dic 1897
Il capitano farà osservare a bordo l'ordine e la decenza da tutte le persone imbarcate e curerà d'impedire i giuochi di denaro fra i passeggieri, valendosi, all'occorrenza, del potere disciplinare concessogli dagli articoli 450 e seguenti del codice per la marina mercantile e da altre leggi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-75

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Art. 75 Che approva il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri. — Testo vigente | Portale Normativo