AccordoCapo 4

Art. 276

Disposizioni finali

In vigore dal 24 lug 2016
1. Panama può ritardare la decorrenza di efficacia dell', lettere c) e d), dell', dell', lettera b), dell', dell', paragrafi 1 e 2, dell', paragrafo 2, dell', dell', paragrafo 1, dell', dell', paragrafo 4, e dell' per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. 2. Panama aderisce al trattato di cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, modificato da ultimo nel 2001) entro un termine massimo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-276

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Disposizioni finali (Art. 276 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo