AccordoCapo 3

Art. 271

Sanzioni penali

In vigore dal 24 lug 2016
Le parti prevedono procedimenti e sanzioni penali da applicare almeno nei casi di contraffazione intenzionale di un marchio o di violazione del diritto d'autore su scala commerciale. I possibili rimedi comprendono pene detentive e/o pecuniarie sufficienti a costituire un deterrente, coerentemente con il livello delle sanzioni applicate per reati di corrispondente gravità. Ove opportuno, i possibili rimedi comprendono anche il sequestro, la confisca e la distruzione dei prodotti costituenti violazione e di qualsiasi materiale e strumento principalmente utilizzato nella commissione del reato. Le parti possono prevedere procedimenti e sanzioni penali applicabili ad altri casi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare se si tratta di atti commessi deliberatamente e su scala commerciale.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-271

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Sanzioni penali (Art. 271 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo