Accordo›Capo 3
Art. 266
Misure correttive
In vigore dal 24 lug 2016
1. Ciascuna delle parti provvede a che:
a) la propria autorità giudiziaria possa ordinare, su richiesta del ricorrente e fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, la distruzione delle merci usurpative o contraffatte o altre misure idonee a garantirne il ritiro definitivo dai circuiti commerciali;
b) la propria autorità giudiziaria possa ordinare, ove opportuno, che i materiali e gli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di dette merci usurpative o contraffatte siano, senza indennizzo di alcun genere, distrutti o, in circostanze eccezionali, smaltiti al di fuori dei circuiti commerciali, in modo da ridurre al minimo i rischi di ulteriori violazioni. Nell'esame di una domanda di misure correttive, l'autorità giudiziaria della parte tiene conto, tra l'altro, della gravità della violazione e degli interessi di terzi titolari di diritti di proprietà, di possesso, contrattuali o di garanzia.
2. Ciascuna parte può prevedere che la donazione a enti di beneficenza delle merci contraddistinte da marchi contraffatti e delle merci che violano il diritto d'autore e i diritti connessi - ove ammessa dalla legislazione interna - non venga disposta dall'autorità giudiziaria senza l'autorizzazione del titolare dei diritti oppure può prevedere che tali merci possano essere donate a enti di beneficenza solo a determinate condizioni che possono essere stabilite in base alla legislazione interna. In ogni caso la semplice rimozione del marchio apposto illegalmente non è sufficiente, tranne nei casi stabiliti dalla legislazione interna e derivanti da altri obblighi internazionali, per consentire l'immissione delle merci nei circuiti commerciali.
3. Nell'esame di una domanda di misure correttive, le parti possono riconoscere alle loro autorità giudiziarie la facoltà di tenere contro, tra l'altro, della gravità della violazione e degli interessi di terzi titolari di diritti di proprietà, di possesso, contrattuali o di garanzia.
4. L'autorità giudiziaria ordina che queste misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo circostanze eccezionali.
5. Conformemente alla legislazione interna, le parti possono prevedere altre misure correttive in relazione alle merci risultate usurpative o contraffatte e ai materiali e agli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di dette merci.
Storico versioni
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