AccordoCapo 3

Art. 263

Misure di salvaguardia delle prove

In vigore dal 24 lug 2016
L'autorità giudiziaria, su richiesta di un soggetto che abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale sia stato violato o stia per esserlo, ha il potere di disporre celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le pertinenti prove dell'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Siffatte misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci costituenti violazione e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Tali misure possono essere adottate, all'occorrenza inaudita altera parte, in particolare quando un ritardo rischia di causare un danno irreparabile al titolare del diritto o se sussiste un rischio dimostrabile di distruzione degli elementi di prova.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-263

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Misure di salvaguardia delle prove (Art. 263 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo