Accordo›Capo 3
Art. 263
Misure di salvaguardia delle prove
In vigore dal 24 lug 2016
L'autorità giudiziaria, su richiesta di un soggetto che abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale sia stato violato o stia per esserlo, ha il potere di disporre celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le pertinenti prove dell'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Siffatte misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci costituenti violazione e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Tali misure possono essere adottate, all'occorrenza inaudita altera parte, in particolare quando un ritardo rischia di causare un danno irreparabile al titolare del diritto o se sussiste un rischio dimostrabile di distruzione degli elementi di prova.
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