AccordoCapo 3

Art. 262

Elementi di prova

In vigore dal 24 lug 2016
Le parti adottano le misure necessarie affinché, qualora il titolare dei diritti abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per comprovare le sue affermazioni relative alla violazione su scala commerciale del suo diritto di proprietà intellettuale e abbia indicato elementi di conferma delle stesse detenuti dalla controparte, le autorità giudiziarie competenti possano disporre - se del caso e previa presentazione di un'istanza ove ciò sia previsto dalla legislazione applicabile - che la controparte fornisca detti elementi, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-262

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Elementi di prova (Art. 262 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo