AccordoSez. F

Art. 259

Varietà vegetali

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti prevedono la protezione delle varietà vegetali mediante brevetti o mediante un efficace sistema sui generis o una combinazione dei due. 2. Le parti convengono che non esiste contraddizione tra la protezione delle varietà vegetali e la capacità di una parte di proteggere e conservare le proprie risorse genetiche. 3. Le parti hanno il diritto di stabilire eccezioni ai diritti esclusivi riconosciuti ai costitutori di varietà in modo da consentire agli agricoltori di conservare, utilizzare e scambiare sementi prodotte in azienda o materiali di moltiplicazione protetti.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-259

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Varietà vegetali (Art. 259 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo