Accordo›Sez. D
Art. 255
Durata della protezione
In vigore dal 24 lug 2016
1. La durata della protezione accordata nella parte UE e nelle Repubbliche della parte AC è di almeno dieci anni. Ciascuna parte può prevedere che il titolare dei diritti possa ottenere la proroga della durata della protezione per uno o più periodi di cinque anni ciascuno fino alla durata massima della protezione stabilita nella legislazione di ciascuna parte.
2. Quando una parte prevede la protezione di disegni o modelli non registrati, la durata di tale protezione è di almeno tre anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-255