AccordoSez. D

Art. 255

Durata della protezione

In vigore dal 24 lug 2016
1. La durata della protezione accordata nella parte UE e nelle Repubbliche della parte AC è di almeno dieci anni. Ciascuna parte può prevedere che il titolare dei diritti possa ottenere la proroga della durata della protezione per uno o più periodi di cinque anni ciascuno fino alla durata massima della protezione stabilita nella legislazione di ciascuna parte. 2. Quando una parte prevede la protezione di disegni o modelli non registrati, la durata di tale protezione è di almeno tre anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-255

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo