AccordoSez. C

Art. 250

Risoluzione delle controversie

In vigore dal 24 lug 2016
Nessuna delle parti può impugnare la decisione finale adottata da un'autorità nazionale o regionale competente in merito alla registrazione o alla protezione di un'indicazione geografica invocando il titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo. I reclami contro la protezione di un'indicazione geografica sono esperiti dinanzi agli organi giurisdizionali disponibili istituiti a norma della legislazione interna o regionale di ciascuna parte.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-250

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Risoluzione delle controversie (Art. 250 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo