Accordo›Sez. C
Art. 250
Risoluzione delle controversie
In vigore dal 24 lug 2016
Nessuna delle parti può impugnare la decisione finale adottata da un'autorità nazionale o regionale competente in merito alla registrazione o alla protezione di un'indicazione geografica invocando il titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo. I reclami contro la protezione di un'indicazione geografica sono esperiti dinanzi agli organi giurisdizionali disponibili istituiti a norma della legislazione interna o regionale di ciascuna parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-250