Accordo›Sez. C
Art. 248
Rapporto tra indicazioni geografiche e marchi
In vigore dal 24 lug 2016
1. La legislazione delle parti garantisce che la domanda di registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni descritte all' relativamente ai prodotti simili sia respinta laddove tale domanda sia presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica nel territorio interessato.
2. Analogamente le parti possono, in base alla loro legislazione interna o regionale, stabilire i motivi per rifiutare la protezione delle indicazioni geografiche, tra cui rientra la possibilità di non accordare la protezione a un'indicazione geografica se, tenuto conto della reputazione o della notorietà di un marchio, la protezione potrebbe indurre in errore i consumatori quanto alla reale identità del prodotto.
3. Le parti mantengono in vigore i mezzi legali atti a consentire alle persone fisiche o giuridiche portatrici di un legittimo interesse di chiedere, motivandola, la decadenza o la nullità di un marchio o di un'indicazione geografica.
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Ai fini del presente articolo, le Repubbliche della parte AC ritengono che per "prodotto simile" si possa intendere un prodotto "identico o confondibile".
Per la parte UE la data della domanda di protezione è la data di entrata in vigore del presente accordo, relativamente alle denominazioni elencate all'allegato XVII.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-248