Accordo›Sez. C
Art. 246
Protezione concessa
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le indicazioni geografiche di cui all'allegato XVIII (Indicazioni geografiche protette) e quelle aggiunte a norma dell' sono protette almeno contro:
a) l'uso nella designazione o presentazione di un prodotto di ogni elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di una regione geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da poter indurre in errore il pubblico sull'origine geografica del prodotto;
b) l'uso di un'indicazione geografica protetta per gli stessi prodotti non originari del luogo designato dell'indicazione geografica in questione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "imitazione", "come" o simili;
c) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto o qualsiasi altro uso che configuri un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10-bis della convenzione di Parigi.
2. Un'indicazione geografica cui sia stata riconosciuta la protezione in una delle parti secondo la procedura di cui all' non può, in quella parte, essere considerata divenuta generica fintantochè sia protetta come indicazione geografica nella parte di origine.
3. Se un'indicazione geografica contiene una denominazione che è considerata generica in una parte, l'uso di tale denominazione generica sul prodotto corrispondente in quella parte non è considerato contrario al presente articolo.
4. Per le indicazioni geografiche diverse dai vini e dalle bevande spiritose, nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per una parte di impedire l'uso continuato e simile di una particolare indicazione geografica dell'altra parte, in relazione a prodotti o servizi, da parte di suoi cittadini o di residenti nel suo territorio che abbiano utilizzato tale indicazione geografica in buona fede e in modo continuato per gli stessi prodotti o servizi o per prodotti o servizi ad essi affini nel territorio di quella parte prima dell'entrata in vigore del presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-246