AccordoSez. C

Art. 242

Disposizioni generali

In vigore dal 24 lug 2016
1. Al riconoscimento e alla protezione delle indicazioni geografiche originarie dei territori delle parti si applicano le seguenti disposizioni. 2. Ai fini del presente accordo, per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di una parte, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-242

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni generali (Art. 242 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo