Accordo›Sez. C
Art. 242
Disposizioni generali
In vigore dal 24 lug 2016
1. Al riconoscimento e alla protezione delle indicazioni geografiche originarie dei territori delle parti si applicano le seguenti disposizioni.
2. Ai fini del presente accordo, per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di una parte, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-242