Accordo›Sez. B
Art. 238
Accordi internazionali
In vigore dal 24 lug 2016
L'Unione europea e le Repubbliche della parte AC compiono ogni ragionevole sforzo per:
a) ratificare il protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989) o aderirvi; e
b) rispettare il trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994).
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-238