Accordo›Sez. C
Art. 243
Ambito di applicazione e settori interessati
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti riaffermano i diritti e gli obblighi stabiliti nella parte II, sezione 3, dell'accordo TRIPS.
2. Alle indicazioni geografiche di una parte che devono essere protette dall'altra parte si applicano le disposizioni del presente articolo solo se queste indicazioni sono riconosciute e dichiarate come tali nel paese d'origine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-243