AccordoSez. C

Art. 244

Sistema di protezione

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti mantengono in vigore o hanno introdotto nella loro legislazione sistemi di protezione delle indicazioni geografiche alla data di entrata in vigore del presente accordo conformemente a quanto disposto dall', paragrafo 5, della parte V. 2. La legislazione delle parti prevede elementi quali: a) un registro delle indicazioni geografiche protette nei rispettivi territori; b) una procedura amministrativa che consente di verificare che le indicazioni geografiche identificano un prodotto come originario di un territorio, di una regione o di una località di una delle parti, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica; c) l'obbligo per una denominazione registrata di corrispondere a uno o più prodotti specifici per i quali è stabilito un disciplinare che può essere modificato solo mediante debita procedura amministrativa; d) disposizioni di controllo della produzione dei prodotti in questione; e) il diritto, per qualsiasi operatore stabilito nella zona e che si sottopone al sistema di controllo, di utilizzare la denominazione protetta, a condizione che il prodotto rispetti il relativo disciplinare; f) una procedura che comporti la pubblicazione della domanda e consenta di tenere conto dei legittimi interessi dei precedenti utilizzatori delle denominazioni, siano esse protette o no in quanto proprietà intellettuale.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-244

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Sistema di protezione (Art. 244 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo