Accordo›Sez. C
Art. 244
Sistema di protezione
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti mantengono in vigore o hanno introdotto nella loro legislazione sistemi di protezione delle indicazioni geografiche alla data di entrata in vigore del presente accordo conformemente a quanto disposto dall', paragrafo 5, della parte V.
2. La legislazione delle parti prevede elementi quali:
a) un registro delle indicazioni geografiche protette nei rispettivi territori;
b) una procedura amministrativa che consente di verificare che le indicazioni geografiche identificano un prodotto come originario di un territorio, di una regione o di una località di una delle parti, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica;
c) l'obbligo per una denominazione registrata di corrispondere a uno o più prodotti specifici per i quali è stabilito un disciplinare che può essere modificato solo mediante debita procedura amministrativa;
d) disposizioni di controllo della produzione dei prodotti in questione;
e) il diritto, per qualsiasi operatore stabilito nella zona e che si sottopone al sistema di controllo, di utilizzare la denominazione protetta, a condizione che il prodotto rispetti il relativo disciplinare;
f) una procedura che comporti la pubblicazione della domanda e consenta di tenere conto dei legittimi interessi dei precedenti utilizzatori delle denominazioni, siano esse protette o no in quanto proprietà intellettuale.
Storico versioni
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