Accordo›Sez. C
Art. 247
Aggiunta di nuove indicazioni geografiche
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti concordano sulla possibilità di aggiungere altre indicazioni geografiche relative ai vini, alle bevande spiritose, ai prodotti agricoli e ai prodotti alimentari da proteggere in base alle norme e alle procedure del presente titolo, se del caso.
A seguito dell'esame favorevole a cura delle autorità nazionali o regionali competenti, tali indicazioni geografiche sono incluse nell'allegato XVIII (Indicazioni geografiche protette) conformemente alle norme e alle procedure pertinenti che si applicano al Consiglio di associazione.
2. La data della domanda di protezione corrisponde alla data di trasmissione all'altra parte della domanda con cui viene chiesta la protezione di un'indicazione geografica, purchè siano soddisfatti i relativi requisiti formali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-247