AccordoSez. C

Art. 247

Aggiunta di nuove indicazioni geografiche

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti concordano sulla possibilità di aggiungere altre indicazioni geografiche relative ai vini, alle bevande spiritose, ai prodotti agricoli e ai prodotti alimentari da proteggere in base alle norme e alle procedure del presente titolo, se del caso. A seguito dell'esame favorevole a cura delle autorità nazionali o regionali competenti, tali indicazioni geografiche sono incluse nell'allegato XVIII (Indicazioni geografiche protette) conformemente alle norme e alle procedure pertinenti che si applicano al Consiglio di associazione. 2. La data della domanda di protezione corrisponde alla data di trasmissione all'altra parte della domanda con cui viene chiesta la protezione di un'indicazione geografica, purchè siano soddisfatti i relativi requisiti formali.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-247

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Aggiunta di nuove indicazioni geografiche (Art. 247 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo