AccordoSez. C

Art. 245

Indicazioni geografiche stabilite

In vigore dal 24 lug 2016
1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo conformemente a quanto disposto dall' 5 3, paragrafo 5, della parte V, le parti: a) hanno ultimato le procedure di esame e di opposizione, perlomeno per quanto riguarda le domande di registrazione come indicazioni geografiche di cui all'allegato XVII (Elenco delle denominazioni di cui chiedere la registrazione ai fini della protezione come indicazioni geografiche nel territorio delle parti) che non sono state oggetto di opposizione o per le quali le eventuali opposizioni sono state respinte per motivi formali nel corso dei procedimenti di registrazione nazionale; b) hanno avviato le procedure per la protezione delle indicazioni geografiche di cui all'allegato XVII (Elenco delle denominazioni di cui chiedere la registrazione ai fini della protezione come indicazioni geografiche nel territorio delle parti) e, relativamente alle domande di registrazione come indicazioni geografiche di cui all'allegato XVII che siano state oggetto di opposizione, i termini per fare opposizione sono scaduti e le opposizioni sono risultate prima facie fondate nel corso dei procedimenti di registrazione nazionale; c) proteggono le indicazioni geografiche cui è stata riconosciuta la protezione in quanto tali, accordando ad esse il livello di protezione stabilito nel presente accordo. 2. Il Consiglio di associazione nel corso della sua prima riunione adotta una decisione che include nell'allegato XVIII (Indicazioni geografiche protette) tutte le denominazioni dell'allegato XVII (Elenco delle denominazioni di cui chiedere la registrazione ai fini della protezione come indicazioni geografiche nel territorio delle parti) cui sia stata riconosciuta la protezione come indicazioni geografiche a seguito dell'esame favorevole a cura delle autorità nazionali o regionali competenti delle parti. ---------- Gli obblighi di cui al paragrafo 1 si considerano adempiuti se, nel corso delle procedure applicabili per la protezione di una denominazione come indicazione geografica: a) la decisione amministrativa rigetti la registrazione della denominazione; o b) la decisione amministrativa sia contestata nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione interna di ciascuna parte
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Indicazioni geografiche stabilite (Art. 245 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo