Accordo›Sez. D
Art. 252
Requisiti per la protezione
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti assicurano la protezione dei disegni e modelli creati indipendentemente, che siano nuovi o originali.
2. Un disegno o modello si considera nuovo quando differisce in misura significativa da disegni o modelli noti o da combinazioni di disegni o modelli noti.
3. La protezione è fornita attraverso la registrazione e conferisce ai titolari diritti esclusivi secondo quanto disposto dal presente articolo. Ciascuna parte può prevedere che disegni e modelli non registrati divulgati al pubblico conferiscano diritti esclusivi, ma soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copia del disegno o modello protetto.
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Se previsto dalla legislazione di una parte, può inoltre essere richiesto che tali disegni o modelli presentino un carattere individuale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-252