AccordoSez. D

Art. 253

Eccezioni

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti possono prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e dei modelli, purchè tali eccezioni non siano irragionevolmente in contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e dei modelli protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno o modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi. 2. La protezione riconosciuta ai disegni e ai modelli non copre i disegni o modelli dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale. 3. Un disegno o modello non conferisce diritti quando sia contrario all'ordine pubblico o alla moralità.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-253

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Eccezioni (Art. 253 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo