Accordo›Sez. D
Art. 253
Eccezioni
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti possono prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e dei modelli, purchè tali eccezioni non siano irragionevolmente in contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e dei modelli protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno o modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.
2. La protezione riconosciuta ai disegni e ai modelli non copre i disegni o modelli dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale.
3. Un disegno o modello non conferisce diritti quando sia contrario all'ordine pubblico o alla moralità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-253