AccordoSez. D

Art. 254

Diritti conferiti

In vigore dal 24 lug 2016
1. Il titolare di un disegno o modello protetto ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di produrre, vendere o importare articoli recanti o contenenti il disegno o modello protetto quando tali operazioni siano intraprese a fini commerciali. 2. Le parti, inoltre, assicurano un'efficace protezione dei disegni e modelli industriali per prevenire atti che compromettano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello o non siano compatibili con pratiche commerciali leali, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 10-bis della convenzione di Parigi.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-254

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Diritti conferiti (Art. 254 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo