Accordo›Sez. D
Art. 256
Nullità o rifiuto della registrazione
In vigore dal 24 lug 2016
1. La registrazione di un disegno o modello è rifiutata oppure se ne dichiara la nullità solo per importanti e valide ragioni in cui, fatta salva la legislazione di ciascuna parte, possono rientrare i seguenti casi:
a) se il disegno o modello non corrisponde alla definizione di cui all', paragrafo 1;
b) se alla luce di una decisione giudiziale, il titolare non ha diritto al disegno o modello;
c) se il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello anteriore che è stato oggetto di divulgazione al pubblico dopo la data di deposito della domanda di registrazione o dopo la data di priorità del disegno o modello, se è rivendicata una priorità, e che è protetto a partire da una data anteriore mediante la registrazione di un disegno o modello o mediante una domanda di registrazione di un tale disegno o modello;
d) se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo e la legislazione della parte interessata cui è soggetto il segno distintivo conferisce al suo titolare il diritto di vietarne l'uso;
e) se il disegno o modello costituisce un'utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore della parte interessata;
f) se il disegno o modello costituisce un'utilizzazione abusiva di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della convenzione di Parigi, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo 6-ter e che rivestono un particolare interesse pubblico in una parte;
g) se la divulgazione del disegno o modello industriale è contraria all'ordine pubblico o alla moralità.
2. In alternativa alla nullità, una parte può prevedere che l'uso di un disegno o modello sia limitato per i motivi di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-256