Accordo›Capo 3
Art. 260
Obblighi generali
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti riaffermano i loro diritti e obblighi derivanti dall'accordo TRIPS, in particolare dalla sua parte III, e prevedono le misure, le procedure e i rimedi complementari sottoindicati, che sono necessari ai fini del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
Tali misure, procedure e rimedi sono leali, proporzionati ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli nè ritardi ingiustificati.
2. Le misure e i rimedi sono anche efficaci e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.
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Ai fini degli articoli da 260 a 272 per "diritti di proprietà intellettuale" si intendono almeno i seguenti diritti: il diritto d'autore, ivi incluso il diritto d'autore relativo ai programmi informatici e alle basi dati, e i diritti connessi; i diritti collegati ai brevetti; i marchi; i disegni o modelli industriali; le topografie di circuiti integrati; le indicazioni geografiche; le varietà vegetali e le denominazioni commerciali, se e in quanto queste ultime siano protette come diritti esclusivi nella legislazione interna interessata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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