AccordoCapo 3

Art. 264

Diritto d'informazione

In vigore dal 24 lug 2016
Le parti possono disporre che l'autorità giudiziaria abbia il potere, a meno che ciò non sia sproporzionato rispetto alla gravità della violazione, di ordinare all'autore della violazione di comunicare al titolare dei diritti l'identità di terzi implicati nella produzione e nella distribuzione dei prodotti o servizi costituenti violazione, nonché i loro canali di distribuzione.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-264

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Diritto d'informazione (Art. 264 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo