Accordo›Capo 3
Art. 264
Diritto d'informazione
In vigore dal 24 lug 2016
Le parti possono disporre che l'autorità giudiziaria abbia il potere, a meno che ciò non sia sproporzionato rispetto alla gravità della violazione, di ordinare all'autore della violazione di comunicare al titolare dei diritti l'identità di terzi implicati nella produzione e nella distribuzione dei prodotti o servizi costituenti violazione, nonché i loro canali di distribuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-264