Art. 264 · Diritto d'informazione
AccordoCapo 3

Art. 264

265 / 363

Diritto d'informazione

In vigore dal 24 lug 2016
Le parti possono disporre che l'autorità giudiziaria abbia il potere, a meno che ciò non sia sproporzionato rispetto alla gravità della violazione, di ordinare all'autore della violazione di comunicare al titolare dei diritti l'identità di terzi implicati nella produzione e nella distribuzione dei prodotti o servizi costituenti violazione, nonché i loro canali di distribuzione.
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