AccordoCapo 3

Art. 268

Spese legali

In vigore dal 24 lug 2016
Le parti assicurano che le spese legali ragionevoli e proporzionate, nonché le altre spese sostenute dalla parte vittoriosa siano di norma a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non imponga una loro diversa ripartizione, conformemente alla legislazione interna.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-268

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Spese legali (Art. 268 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo