Accordo›Capo 3
Art. 270
Presunzione di titolarità dei diritti
In vigore dal 24 lug 2016
Ai fini dell'applicazione delle misure, delle procedere e dei rimedi previsti dal presente titolo, affinché i titolari di diritti d'autore o di diritti connessi relativi al rispettivo materiale protetto siano fino a prova contraria ritenuti tali e ammessi di conseguenza ad agire in giudizio contro i contraffattori, è sufficiente che il loro nome sia indicato sull'opera nei modi d'uso.
Storico versioni
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