AccordoCapo 3

Art. 269

Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

In vigore dal 24 lug 2016
Le parti possono prevedere che, nell'ambito delle azioni giudiziarie proposte per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria possa ordinare, su richiesta del ricorrente e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa la sua affissione e la sua pubblicazione integrale o per estratto. Le parti possono prevedere ulteriori misure di pubblicità appropriate alle particolari circostanze, compresa la pubblicità a grande diffusione.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-269

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Pubblicazione delle decisioni giudiziarie (Art. 269 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo