Accordo›Capo 3
Art. 269
Pubblicazione delle decisioni giudiziarie
In vigore dal 24 lug 2016
Le parti possono prevedere che, nell'ambito delle azioni giudiziarie proposte per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria possa ordinare, su richiesta del ricorrente e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa la sua affissione e la sua pubblicazione integrale o per estratto. Le parti possono prevedere ulteriori misure di pubblicità appropriate alle particolari circostanze, compresa la pubblicità a grande diffusione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-269