Accordo›Capo 3
Art. 273
Misure alla frontiera
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti riconoscono l'importanza del coordinamento in materia doganale e si impegnano quindi a promuovere l'applicazione effettiva della normativa doganale in relazione alle merci contraddistinte da marchi contraffatti e alle merci usurpative, soprattutto attraverso lo scambio di informazioni e il coordinamento tra le loro amministrazioni doganali.
2. Salvo diversa disposizione contenuta nel presente capo, le parti adottano procedure intese a consentire al titolare dei diritti che abbia valide ragioni per sospettare che possano verificarsi l'importazione, l'esportazione, la riesportazione, l'ingresso nel territorio doganale o l'uscita dal medesimo, il vincolo a un regime sospensivo o il collocamento in zona franca o in deposito franco di merci contraffatte o usurpative di presentare alle autorità competenti, siano esse amministrative o giudiziarie, una richiesta scritta affinché le autorità doganali sospendano l'immissione in libera pratica o procedano al sequestro delle merci in questione.
Resta inteso che non vi è alcun obbligo di applicare queste procedure alle importazioni di merci immesse sul mercato di un altro paese dal titolare dei diritti o con il suo consenso.
3. I diritti o gli obblighi dell'importatore stabiliti nella sezione 4 dell'accordo TRIPS si applicano anche all'esportatore o al detentore delle merci.
4. Ciascuna delle parti prevede che le proprie autorità competenti possano d'ufficio avviare le misure alla frontiera relativamente all'importazione, all'esportazione e al transito.
Storico versioni
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