Accordo›Titolo VII
Art. 277
Definizioni
In vigore dal 24 lug 2016
Ai fini del presente titolo si intende per:
1. "diritto della concorrenza":
a) per la parte UE, gli del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, i relativi regolamenti di esecuzione e le relative modifiche;
b) per la parte AC, il regolamento sulla concorrenza dell'America centrale ("il regolamento"), da istituire a norma dell' del Protocolo al Tratado General de Integracion Economica Centroamericana (Protocolo de Guatemala) e dell' del Convenio Marco para el Establecimiento de la Union Aduanera Centroamericana (Guatemala, 2007);
c) fino all'adozione del regolamento a norma dell', il diritto nazionale della concorrenza di ciascuna Repubblica della parte AC adottato o mantenuto in vigore conformemente all';
d) ogni modifica che i suddetti strumenti subiscano successivamente all'entrata in vigore del presente accordo;
2. "autorità garante della concorrenza":
a) per la parte UE, la Commissione europea;
b) per la parte AC, un organismo garante della concorrenza per l'America centrale che la parte AC istituisce e disciplina mediante il proprio regolamento sulla concorrenza;
c) fino all'istituzione e all'entrata in funzione dell'organismo garante della concorrenza per l'America centrale a norma dell', l'autorità nazionale garante della concorrenza di ciascuna Repubblica della parte AC.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-277