AccordoTitolo VII

Art. 281

Scambio di informazioni non riservate e cooperazione in materia di applicazione

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le autorità garanti della concorrenza possono scambiarsi informazioni non riservate per agevolare la corretta applicazione del rispettivo diritto della concorrenza. 2. L'autorità garante della concorrenza di una parte può chiedere la cooperazione dell'autorità garante della concorrenza dell'altra parte per quanto attiene alle attività di applicazione. Tale cooperazione non impedisce alle parti di assumere decisioni autonome. 3. Nessuna delle due parti è tenuta a comunicare informazioni all'altra parte. Qualora una parte decida di comunicare informazioni, essa può non fornirle se la comunicazione di tali informazioni è vietata dalle disposizioni legislative e regolamentari della parte che è in possesso delle informazioni o se tale comunicazione è incompatibile con i suoi interessi. Una parte può chiedere che le informazioni comunicate a norma del presente articolo siano utilizzate alle condizioni da essa specificate.
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Scambio di informazioni non riservate e cooperazione in materia di applicazione (Art. 281 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo