AccordoTitolo VIII

Art. 285

Diritto di legiferare e livelli di protezione

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti ribadiscono il rispetto delle rispettive costituzioni e del diritto di legiferare che da esse discende al fine di stabilire le proprie priorità di sviluppo sostenibile, fissare i propri livelli di protezione ambientale e sociale in ambito interno e adottare o modificare di conseguenza le proprie leggi e politiche pertinenti. 2. Ciascuna delle parti si adopera affinché le proprie leggi e le proprie politiche prevedano e promuovano livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro, in linea con le sue condizioni sociali, ambientali ed economiche e in conformità con le norme e con gli accordi internazionali riconosciuti richiamati agli e di cui ciascuna di esse sia parte, e si adopera altresì per migliorare tali leggi e politiche, purchè la loro applicazione non avvenga in una forma tale da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra le parti o restrizioni dissimulate al commercio internazionale. ---------- Per la parte UE, il riferimento è alle costituzioni degli Stati membri dell'Unione europea, al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-285

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Diritto di legiferare e livelli di protezione (Art. 285 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo