Accordo›Titolo VIII
Art. 285
Diritto di legiferare e livelli di protezione
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti ribadiscono il rispetto delle rispettive costituzioni e del diritto di legiferare che da esse discende al fine di stabilire le proprie priorità di sviluppo sostenibile, fissare i propri livelli di protezione ambientale e sociale in ambito interno e adottare o modificare di conseguenza le proprie leggi e politiche pertinenti.
2. Ciascuna delle parti si adopera affinché le proprie leggi e le proprie politiche prevedano e promuovano livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro, in linea con le sue condizioni sociali, ambientali ed economiche e in conformità con le norme e con gli accordi internazionali riconosciuti richiamati agli e di cui ciascuna di esse sia parte, e si adopera altresì per migliorare tali leggi e politiche, purchè la loro applicazione non avvenga in una forma tale da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra le parti o restrizioni dissimulate al commercio internazionale.
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Per la parte UE, il riferimento è alle costituzioni degli Stati membri dell'Unione europea, al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
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