AccordoTitolo VIII

Art. 290

Commercio di prodotti ittici

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti riconoscono la necessità di promuovere una pesca sostenibile così da contribuire alla conservazione degli stock ittici e al commercio sostenibile delle risorse della pesca. 2. A tal fine, le parti si impegnano a: a) aderire e dare efficace attuazione ai principi dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, per quanto riguarda: lo sfruttamento sostenibile, la conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, la cooperazione internazionale tra gli Stati, il sostegno alla ricerca e alla consulenza scientifica, l'attuazione di misure efficaci di monitoraggio, controllo e ispezione, e le responsabilità degli Stati di bandiera e di approdo, anche per quanto riguarda il rispetto e l'applicazione della normativa; b) cooperare, anche all'interno delle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca e con le medesime, per prevenire la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU), adottando tra l'altro strumenti efficaci di attuazione di regimi di controllo e ispezione che garantiscano il pieno rispetto delle misure di conservazione; c) scambiare i dati scientifici e i dati non riservati sugli scambi, condividere le esperienze e le migliori pratiche nel campo della pesca sostenibile e più in generale promuovere un approccio sostenibile alla pesca. 3. Le parti decidono, laddove non abbiano già provveduto in tal senso, di adottare misure di competenza dello Stato di approdo conformi all'accordo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, nonché di attuare regimi di controllo e ispezione, incentivi e obblighi per una gestione sana e sostenibile nel lungo periodo della pesca e degli ambienti costieri.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-290

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Commercio di prodotti ittici (Art. 290 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo