AccordoTitolo VIII

Art. 288

Il commercio come fattore che favorisce lo sviluppo sostenibile

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti confermano che il commercio deve promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni. In questo quadro riconoscono il valore della cooperazione internazionale a sostegno degli sforzi finalizzati a sviluppare regimi e pratiche commerciali che favoriscano lo sviluppo sostenibile e convengono altresì di collaborare nell'ambito degli per elaborare, ove opportuno, approcci collaborativi. 2. Le parti si adoperano per: a) esaminare le situazioni nelle quali la soppressione o la riduzione degli ostacoli agli scambi favorirebbe il commercio e lo sviluppo sostenibile, tenendo conto, in particolare, delle interazioni tra misure ambientali e accesso al mercato; b) facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti esteri diretti in tecnologie e servizi ambientali, energie rinnovabili e prodotti e servizi efficienti sul piano energetico, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli non tariffari; c) facilitare e promuovere il commercio di prodotti rispondenti a criteri di sostenibilità, quali i prodotti che rientrano in programmi di commercio equo ed etico, di etichettatura ecologica e di agricoltura biologica ed anche in programmi riguardanti la responsabilità sociale delle imprese e i loro obblighi di rendicontazione; e d) facilitare e promuovere lo sviluppo di pratiche e programmi, come l'ecoturismo, volti a favorire un adeguato ritorno economico dalla conservazione e dall'uso sostenibile dell'ambiente.
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Il commercio come fattore che favorisce lo sviluppo sostenibile (Art. 288 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo