Accordo›Titolo VIII
Art. 287
Norme e accordi multilaterali in materia di ambiente
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti riconoscono che la governance e gli accordi internazionali in materia di ambiente sono strumenti importanti per affrontare i problemi ambientali globali o regionali e sottolineano la necessità di rafforzare le reciproche sinergie tra commercio e ambiente. Esse si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, sulle questioni ambientali di comune interesse che attengono al commercio.
2. Le Parti riaffermano il loro impegno a dare effettiva attuazione nei loro ordinamenti e nella pratica agli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui sono parte, tra cui:
a) il protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;
b) la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento;
c) la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti;
d) la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione ("CITES");
e) la convenzione sulla diversità biologica;
f) il protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla convenzione sulla diversità biologica;
g) il protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.
3. Le parti si impegnano a garantire la ratifica, entro l'entrata in vigore del presente accordo, dell'emendamento all'articolo XXI della CITES adottato a Gaborone (Botswana) il 30 aprile 1983.
4. Le parti si impegnano inoltre, laddove non abbiano già provveduto in tal senso, a ratificare e dare efficace attuazione, al più tardi entro l'entrata in vigore del presente accordo, alla convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale.
5. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un divieto per le parti di adottare o applicare misure volte a dare attuazione agli accordi di cui al presente articolo, purchè tali misure non vengano applicate in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i paesi quando esistano condizioni identiche o una restrizione dissimulata del commercio internazionale.
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Resta inteso che il riferimento agli accordi multilaterali in materia di ambiente nell', paragrafo 2, comprende i protocolli, gli emendamenti, gli allegati e gli adeguamenti ratificati dalle parti.
Storico versioni
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