Accordo›Titolo VII
Art. 283
Risoluzione delle controversie
In vigore dal 24 lug 2016
Per le questioni attinenti al presente titolo le parti non ricorrono alle procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-283