Accordo›Titolo VII
Art. 280
Imprese pubbliche e imprese cui sono concessi diritti speciali o esclusivi, compresi i monopoli riconosciuti
In vigore dal 24 lug 2016
1. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una Repubblica della parte AC o uno Stato membro dell'Unione europea designi o mantenga, conformemente alla propria legislazione nazionale, imprese pubbliche, imprese cui sono concessi diritti speciali o esclusivi o monopoli.
2. I soggetti di cui al paragrafo 1 sono sottoposti al diritto della concorrenza nei limiti in cui l'applicazione del diritto della concorrenza non osti all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione loro assegnata da una Repubblica della parte AC o da uno Stato membro dell'Unione europea.
3. Le parti garantiscono che a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo tali soggetti non esercitino alcuna discriminazione, relativamente alle condizioni di vendita o di acquisto di beni o servizi, tra le persone fisiche o giuridiche di una o dell'altra parte, nè tra i beni originari di una o dell'altra parte.
4. Le disposizioni del presente titolo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti a norma del titolo V (Appalti pubblici) della parte IV del presente accordo.
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Per discriminazione si intende una misura che non è conforme al trattamento nazionale, come stabilito dalle pertinenti disposizioni del presente accordo.</breve>
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