Accordo›Titolo VII
Art. 279
Attuazione
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti adottano o mantengono in vigore un complesso di norme di diritto della concorrenza che affronti in modo efficace le pratiche anticoncorrenziali di cui all', paragrafo 2, lettere da a) a c). Le parti istituiscono o mantengono autorità garanti della concorrenza le quali sono chiamate a dare attuazione in modo efficace e trasparente al diritto della concorrenza e dispongono dei mezzi adeguati a tale scopo.
2. La parte che, all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo, non abbia ancora adottato il diritto della concorrenza di cui all', paragrafo 1, lettera a) o b), nè designato un'autorità garante della concorrenza quale richiamata all', paragrafo 2, lettera a) o b), provvede a farlo entro un termine di sette anni. Al termine del periodo transitorio i termini "diritto della concorrenza" e "autorità garante della concorrenza" di cui al presente titolo vanno intesi unicamente nelle accezioni di cui all', paragrafo 1), lettere a) e b) e all', paragrafo 2, lettere a) e b).
3. Una Repubblica della parte AC che, all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo, non abbia ancora adottato il diritto della concorrenza di cui all', paragrafo 1, lettera c), nè designato un'autorità garante della concorrenza quale richiamata all', paragrafo 2, lettera c), provvede a farlo entro un termine di tre anni.
4. Nessuna disposizione del presente titolo pregiudica le competenze attribuite dalle parti alle loro rispettive autorità nazionali e regionali per un'attuazione efficace e coerente del loro rispettivo diritto della concorrenza.
Storico versioni
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