Accordo›Capo 4
Art. 274
Sottocomitato per la proprietà intellettuale
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti istituiscono un sottocomitato per la proprietà intellettuale, conformemente all' e secondo quanto enunciato nell'allegato XXI (Sottocomitati) per garantire il follow-up dell'attuazione dell' e della sezione C (Indicazioni geografiche) del capo 2 del presente titolo.
2. Il sottocomitato svolge tra l'altro le seguenti funzioni:
a) raccomanda al comitato di associazione, per l'approvazione da parte del Consiglio di associazione, le modifiche dell'elenco delle indicazioni geografiche di cui all'allegato XVIII (Indicazioni geografiche protette);
b) effettua scambi di informazioni sulle indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunità di una loro protezione in conformità al presente accordo e sulle indicazioni geografiche che cessano di essere protette nel loro paese di origine;
c) promuove il trasferimento di tecnologie dalla parte UE alle Repubbliche della parte AC;
d) definisce i settori prioritari nei quali si concentreranno le iniziative nel campo del trasferimento delle tecnologie, della ricerca e dello sviluppo e del rafforzamento del capitale umano;
e) tiene un inventario o un registro dei programmi, delle attività o delle iniziative in corso nel campo della proprietà intellettuale, riguardanti in particolare il trasferimento di tecnologie;
f) formula raccomandazioni pertinenti al comitato di associazione nelle materie di sua competenza;
g) si occupa di qualsiasi altra questione, secondo le indicazioni del comitato di associazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-274