AccordoCapo 4

Art. 274

Sottocomitato per la proprietà intellettuale

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti istituiscono un sottocomitato per la proprietà intellettuale, conformemente all' e secondo quanto enunciato nell'allegato XXI (Sottocomitati) per garantire il follow-up dell'attuazione dell' e della sezione C (Indicazioni geografiche) del capo 2 del presente titolo. 2. Il sottocomitato svolge tra l'altro le seguenti funzioni: a) raccomanda al comitato di associazione, per l'approvazione da parte del Consiglio di associazione, le modifiche dell'elenco delle indicazioni geografiche di cui all'allegato XVIII (Indicazioni geografiche protette); b) effettua scambi di informazioni sulle indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunità di una loro protezione in conformità al presente accordo e sulle indicazioni geografiche che cessano di essere protette nel loro paese di origine; c) promuove il trasferimento di tecnologie dalla parte UE alle Repubbliche della parte AC; d) definisce i settori prioritari nei quali si concentreranno le iniziative nel campo del trasferimento delle tecnologie, della ricerca e dello sviluppo e del rafforzamento del capitale umano; e) tiene un inventario o un registro dei programmi, delle attività o delle iniziative in corso nel campo della proprietà intellettuale, riguardanti in particolare il trasferimento di tecnologie; f) formula raccomandazioni pertinenti al comitato di associazione nelle materie di sua competenza; g) si occupa di qualsiasi altra questione, secondo le indicazioni del comitato di associazione.
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Sottocomitato per la proprietà intellettuale (Art. 274 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo