Accordo›Capo 3
Art. 272
Limitazioni della responsabilità dei prestatori di servizi
In vigore dal 24 lug 2016
Le parti convengono che esse manterranno in vigore le limitazioni della responsabilità dei prestatori di servizi attualmente previste nella loro rispettiva legislazione, ossia:
a) per la parte UE: quelle previste dalla direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico;
b) per le Repubbliche della parte AC: quelle adottate a livello interno per conformarsi agli obblighi internazionali.
Le parti possono ritardare la decorrenza di efficacia di quanto disposto dal presente articolo per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-272