Art. 272 · Limitazioni della responsabilità dei prestatori di servizi
AccordoCapo 3

Art. 272

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Limitazioni della responsabilità dei prestatori di servizi

In vigore dal 24 lug 2016
Le parti convengono che esse manterranno in vigore le limitazioni della responsabilità dei prestatori di servizi attualmente previste nella loro rispettiva legislazione, ossia: a) per la parte UE: quelle previste dalla direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico; b) per le Repubbliche della parte AC: quelle adottate a livello interno per conformarsi agli obblighi internazionali. Le parti possono ritardare la decorrenza di efficacia di quanto disposto dal presente articolo per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
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Pro

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-272