Accordo›Capo 3
Art. 267
Risarcimento dei danni
In vigore dal 24 lug 2016
L'autorità giudiziaria ha il potere di ordinare all'autore della violazione di pagare al titolare dei diritti una somma adeguata per risarcire i danni che quest'ultimo ha subito a causa della violazione di un suo diritto di proprietà intellettuale da parte di un soggetto implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione. Ove opportuno, le parti possono autorizzare l'autorità giudiziaria a ordinare il recupero degli utili e/o il pagamento di somme prestabilite anche se l'autore della violazione non ha proceduto a violazione consapevolmente o avendo motivi ragionevoli per esserne consapevole.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-267