Accordo›Capo 3
Art. 267
268 / 363Risarcimento dei danni
In vigore dal 24 lug 2016
L'autorità giudiziaria ha il potere di ordinare all'autore della violazione di pagare al titolare dei diritti una somma adeguata per risarcire i danni che quest'ultimo ha subito a causa della violazione di un suo diritto di proprietà intellettuale da parte di un soggetto implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione. Ove opportuno, le parti possono autorizzare l'autorità giudiziaria a ordinare il recupero degli utili e/o il pagamento di somme prestabilite anche se l'autore della violazione non ha proceduto a violazione consapevolmente o avendo motivi ragionevoli per esserne consapevole.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-267