AccordoCapo 3

Art. 265

Misure provvisorie e cautelari

In vigore dal 24 lug 2016
1. Ciascuna parte prevede che la sua autorità giudiziaria abbia il potere di emettere misure provvisorie e cautelari e dare ad esse sollecita esecuzione per impedire imminenti violazioni dei diritti di proprietà intellettuale o vietare il proseguimento delle asserite violazioni. Tali misure possono essere disposte su richiesta del titolare dei diritti inaudita altera parte o dopo aver sentito la parte convenuta, conformemente alle norme di procedura di ciascuna parte. 2. Ciascuna parte dispone che la sua autorità giudiziaria abbia il potere di obbligare l'attore a fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile al fine di accertare, con un sufficiente grado di certezza, che è in atto o imminente una violazione dei diritti dell'attore, nonché di ordinare all'attore di costituire una cauzione o una garanzia equivalente sufficiente a proteggere il convenuto e a impedire abusi, in misura tale che ciò non possa indebitamente dissuadere dal ricorso alle procedure in questione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-265

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Misure provvisorie e cautelari (Art. 265 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo