Accordo›Capo 3
Art. 265
Misure provvisorie e cautelari
In vigore dal 24 lug 2016
1. Ciascuna parte prevede che la sua autorità giudiziaria abbia il potere di emettere misure provvisorie e cautelari e dare ad esse sollecita esecuzione per impedire imminenti violazioni dei diritti di proprietà intellettuale o vietare il proseguimento delle asserite violazioni. Tali misure possono essere disposte su richiesta del titolare dei diritti inaudita altera parte o dopo aver sentito la parte convenuta, conformemente alle norme di procedura di ciascuna parte.
2. Ciascuna parte dispone che la sua autorità giudiziaria abbia il potere di obbligare l'attore a fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile al fine di accertare, con un sufficiente grado di certezza, che è in atto o imminente una violazione dei diritti dell'attore, nonché di ordinare all'attore di costituire una cauzione o una garanzia equivalente sufficiente a proteggere il convenuto e a impedire abusi, in misura tale che ciò non possa indebitamente dissuadere dal ricorso alle procedure in questione.
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