Accordo›Capo 3
Art. 261
Soggetti dotati di legittimazione attiva
In vigore dal 24 lug 2016
Le parti riconoscono la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei rimedi di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS ai seguenti soggetti:
a) ai titolari di diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile;
b) alle federazioni e alle associazioni, ai titolari di licenze esclusive e ad altri titolari di licenze debitamente autorizzati, ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto di tali disposizioni. Nell'accezione di "titolare di licenza" rientra il titolare di uno o più diritti di proprietà intellettuale esclusivi compresi in una determinata proprietà intellettuale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-261