AccordoSez. E

Art. 258

Accordi internazionali

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti si conformano al trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microorganismi ai fini della procedura in materia di brevetti (1977, modificato nel 1980). 2. L'Unione europea si adopera nella misura del possibile per conformarsi al trattato sul diritto dei brevetti (Ginevra, 2000) e le Repubbliche della parte AC si adoperano nella misura del possibile per ratificare il suddetto trattato o aderirvi.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-258

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Accordi internazionali (Art. 258 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo