Accordo›Titolo VIII
Art. 286
Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro
In vigore dal 24 lug 2016
1. Nel ricordare la dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso, le parti riconoscono - quali elementi essenziali per lo sviluppo sostenibile di tutti i paesi e di conseguenza quale obiettivo prioritario della cooperazione internazionale - la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti, in cui rientrano la protezione sociale, i principi e diritti fondamentali nel lavoro e il dialogo sociale. In questo quadro, le parti riaffermano la loro volontà di promuovere lo sviluppo di politiche macroeconomiche in forme tali da contribuire a una piena e produttiva occupazione e a un lavoro dignitoso per tutti - uomini, donne e giovani - nel pieno rispetto dei principi e diritti fondamentali nel lavoro in condizioni di giustizia, uguaglianza, sicurezza e dignità.
In linea con i loro obblighi in qualità di membri dell'OIL, le parti ribadiscono il loro impegno a rispettare, promuovere e realizzare in buona fede e conformemente alla costituzione dell'OIL, i principi relativi ai diritti fondamentali oggetto delle convenzioni fondamentali dell'OIL, ossia:
a) la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
b) l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
c) l'abolizione effettiva del lavoro infantile;
d) l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.
2. Le parti riaffermano il loro impegno a dare effettiva attuazione nei loro ordinamenti e nella pratica alle seguenti convenzioni fondamentali dell'OIL richiamate nella dichiarazione dell'OIL sui principi e diritti fondamentali nel lavoro del 1998:
a) la convenzione n. 138 concernente l'età minima di ammissione al lavoro;
b) la convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione;
c) la convenzione n. 105 sull'abolizione del lavoro forzato;
d) la convenzione n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio;
e) la convenzione n. 100 sull'uguaglianza di retribuzione fra mano d'opera maschile e mano d'opera femminile per un lavoro di valore uguale;
f) la convenzione n. 111 concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione;
g) la convenzione n. 87 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale; e
h) la convenzione n. 98 concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva.
3. Le parti si scambiano informazioni relative alla loro situazione e ai progressi compiuti relativamente alla ratifica delle altre convenzioni dell'OIL.
4. Le parti sottolineano che le norme del lavoro non devono mai essere invocate nè altrimenti utilizzate a scopi di protezionismo commerciale e che il vantaggio comparativo di una qualsiasi delle parti non deve in alcun modo essere messo in discussione.
5. Le parti si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, sulle questioni del lavoro di comune interesse che attengono al commercio.
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