AccordoTitolo VIII

Art. 292

Informazioni scientifiche

In vigore dal 24 lug 2016
Le parti prendono atto dell'importanza di tenere conto delle informazioni tecniche e scientifiche e delle norme, delle linee guida o delle raccomandazioni internazionali pertinenti nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure a tutela dell'ambiente o della salute e della sicurezza sul lavoro, pur riconoscendo che l'assenza di una certezza scientifica assoluta non è addotta per ritardare le misure di protezione laddove esista il rischio di danni gravi o irreversibili.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-292

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Informazioni scientifiche (Art. 292 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo