Accordo›Titolo VIII
Art. 296
Consultazioni governative
In vigore dal 24 lug 2016
1. Una parte può chiedere consultazioni con un'altra parte su ogni questione di comune interesse attinente al presente titolo, inviando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra parte. Per consentire alla parte destinataria della domanda di rispondere, la domanda contiene informazioni sufficientemente specifiche così da illustrare la questione in modo chiaro e oggettivo, individuando il problema in esame e fornendo una breve sintesi delle rivendicazioni avanzate in forza del presente titolo. Le consultazioni sono avviate non appena una parte ha fatto pervenire la sua domanda in tal senso.
2. Le parti impegnate nelle consultazioni compiono ogni sforzo per giungere a una soluzione della questione che sia reciprocamente soddisfacente, tenendo conto delle informazioni scambiate tra loro e delle opportunità di cooperazione sulla questione. Nel corso delle consultazioni deve essere prestata particolare attenzione ai problemi e agli interessi specifici delle parti che sono paesi in via di sviluppo. Le parti impegnate nelle consultazioni tengono conto delle attività dell'OIL o delle organizzazioni o organismi multilaterali competenti in materia di ambiente di cui siano parti. Se del caso, le parti impegnate nelle consultazioni possono, di comune accordo, chiedere la consulenza o l'assistenza di tali organizzazioni e organismi o di qualsiasi persona o organismo cui esse ritengano opportuno rivolgersi per un esame completo della questione.
3. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta di consultazioni, se una parte impegnata nelle consultazioni ritiene che una questione debba essere ulteriormente esaminata, può - salvo diverso accordo tra le parti impegnate nelle consultazioni - chiedere che la questione venga rinviata all'esame della commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile presentando una domanda scritta ai punti di contatto delle altre parti. La commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce tempestivamente per contribuire al raggiungimento di una soluzione reciprocamente soddisfacente. Se lo ritiene necessario, la commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile può chiedere l'assistenza di esperti nella materia di interesse per facilitare la propria analisi.
4. La soluzione raggiunta in merito alla questione dalle parti impegnate nelle consultazioni è resa pubblica salvo diversa decisione della commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-296