AccordoTitolo VIII

Art. 300

Relazione iniziale

In vigore dal 24 lug 2016
1. Come base della sua relazione il gruppo di esperti utilizza le comunicazioni e le argomentazioni delle parti della procedura. Nel corso della procedura le parti hanno la possibilità di formulare osservazioni su documenti o informazioni che il gruppo ritiene rilevanti ai fini del proprio lavoro. 2. Entro centoventi giorni dalla sua costituzione il gruppo di esperti presenta alle parti della procedura una relazione iniziale comprensiva di raccomandazioni. Il gruppo di esperti, qualora ritenga di non poter presentare la sua relazione entro il termine di centoventi giorni, informa per iscritto le parti della procedura in merito ai motivi del ritardo, indicando nel contempo il termine entro il quale ritiene di poterlo fare. 3. Le raccomandazioni del gruppo di esperti tengono conto della particolare situazione socioeconomica delle parti. 4. Entro trenta giorni dalla presentazione della relazione iniziale le parti della procedura possono presentare al gruppo di esperti osservazioni scritte in merito. 5. Una volta ricevute le osservazioni scritte, il gruppo di esperti può, d'ufficio o su richiesta di una delle parti della procedura: a) se del caso, richiedere il parere delle parti della procedura in merito alle osservazioni scritte; b) riconsiderare la sua relazione; o c) effettuare qualsiasi ulteriore esame da esso ritenuto opportuno. La relazione finale del gruppo di esperti contiene un esame delle argomentazioni contenute nelle osservazioni scritte delle parti.
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Relazione iniziale (Art. 300 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo