AccordoTitolo IX

Art. 304

Procedure doganali

In vigore dal 24 lug 2016
1. In ambito doganale, entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, l'autorità doganale della Repubblica della parte AC di primo ingresso concede il rimborso del dazio versato quando tali merci sono esportate in un'altra Repubblica della parte AC. Tali merci sono soggette al dazio doganale nella Repubblica della parte AC in cui sono importate. 2. Le parti si adoperano per predisporre un meccanismo che garantisca che le merci originarie dell'America centrale o dell'Unione europea a norma dell'allegato II (Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa) del presente accordo, le quali entrino nel loro rispettivo territorio e siano state sdoganate all'importazione, non possano più essere assoggettate a dazi doganali o tasse di effetto equivalente o a restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente. 3. Le parti decidono che la loro rispettiva legislazione e le loro rispettive procedure doganali prevedano l'uso di un documento amministrativo unico o di un suo equivalente elettronico rispettivamente nella parte UE e nella parte AC ai fini della dichiarazione in dogana all'importazione e all'esportazione. La parte AC si impegna a conseguire questo obiettivo entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. 4. Le parti garantiscono inoltre l'armonizzazione a livello regionale della legislazione doganale, delle procedure e delle prescrizioni doganali all'importazione applicabili alle merci originarie dell'America centrale o dell'Unione europea. La parte AC si impegna a conseguire questo obiettivo entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
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